Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti che deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2022 attraverso l’apposito applicativo informatico reso disponibile sul portale del Ministero (Decreto 29 marzo 2022). Secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, affinchè i dati riportati non siano suscettibili di determinare l’identificabilità degli interessati. Una copia del rapporto, in uno alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022. L’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori. Con riguardo al solo biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, viceversa, il termine è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, forniscono il primo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Il rapporto per il biennio 2020-2021 deve essere redatto nei termini indicati in conformità al nuovo modello previsto.anche dalle aziende che, nelle more dell’adozione del decreto, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità.
Le aziende, in particolare, sono chiamate a redigere il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo dedicato.
A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro è reso disponibile un apposito applicativo informatico, al quale le aziende possono accedere utilizzando esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, in assenza di errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Il medesimo servizio informatico attribuisce, poi, alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.
Ulteriore copia del rapporto deve essere, inoltre, resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere regionale o provinciale di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso, al lavoratore che ne faccia richiesta.