Forniti i primi chiarimenti su contratto di espansione, disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione, fondi di solidarietà bilaterali e fondo di integrazione salariale, in seguito alle modifiche della Legge di bilancio 2022 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare 03 gennaio 2022, n. 1). Contratto di espansione L’istituto del contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale ed è rivolto ad imprese – già rientranti nel campo di applicazione della CIGS – che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei percorsi aziendali necessari a recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico. Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione, con l’articolo 1, comma 216, della legge di bilancio 2022, all’articolo 44 del decreto legislativo 148, dopo il comma 11 bis è introdotto il comma 11 ter con effetti, però, limitati agli anni 2022 e 2023. Fondi di solidarietà bilaterali Con l’articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 234/2021, il Legislatore prevede l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. Fondo di integrazione salariale L’articolo 1, comma 207 della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all’articolo 29 del D.lgs. 148/15 che, allo scopo, viene modificato e integrato.
Per tali finalità, il nuovo istituto contrattuale consente di immettere forze nuove nel proprio organico e parallelamente riqualificare il personale dipendente aggiornando le competenze possedute dai lavoratori, sia individualmente che collettivamente.
Alle imprese che evidenziano le sopradette esigenze per il personale dipendente sono riconosciuti due prestazioni:
– per i lavoratori dipendenti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile ricorrere ad una forma di isopensione con uscita anticipata dall’azienda;
– per quei lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per poter beneficiare della prestazione dello scivolo pensionistico a cui l’impresa voglia destinare una formazione finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze professionali, può essere riconosciuto un trattamento di integrazione salariale a fronte delle riduzioni orarie operate dall’impresa per le sopra dette finalità.
Con il comma 215, della legge di bilancio 2022, gli interventi del Legislatore sono stati indirizzati nel senso di proseguire la sperimentazione dell’intervento anche per gli anni 2022 e 2023 assegnando nuove e diverse risorse finanziarie a copertura dei diversi interventi previsti.
Per le finalità dell’istituto, poi, il limite di organico, indicato al comma 1 dell’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015, con l’intervento novativo apportato dal comma 215 della legge di riordino è stato modificato.
Con l’introduzione del comma 1 ter, per gli anni 2022 e 2023, il requisito del limite minimo di dipendenti in organico, richiesto al comma 1 può essere assolto anche con un organico di cinquanta unità, da calcolarsi in modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o di servizi.
In particolare, viene previsto nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di una impresa – rientrante nel campo applicativo dell’articolo 20 del decreto legislativo 148 – che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali di cui agli articolo 4 e 22 del medesimo D.lgs., la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Sono stanziate risorse finanziarie pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni di intervento.
Tale tipo di intervento, che segue ad un processo di riorganizzazione o di crisi economica dell’impresa che richiamano le ipotesi di cui all’articolo 21 comma 1 lett. a) e b), essendo richiedibile in termini di settimane, si pone a carico dell’impresa l’onere di specificare il preciso arco temporale del richiesto trattamento.
La norma dispone che i Fondi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, si adeguino alle disposizioni del sopra citato comma 204, lettera b) entro il 31 dicembre 2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Pertanto, ai fini dell’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato della legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
L’articolo 1, comma 213, della legge 234/2021 introduce all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 1 bis il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”.
Con riferimento alla prestazione riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 1, comma 208, lettera a), della legge bilancio 2022, modifica l’articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 introducendo il comma 1 bis, il quale stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’art. 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4 comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi”.
Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n.148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario che non risponde ai requisiti di importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dall’articolo in parola della legge bilancio 2022, ai fini dell’adeguamento alla legge è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 208, lettera a) della legge 234/2021 con particolare riferimento all’adeguamento della prestazione.
In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 216, della legge bilancio 2022, con l’introduzione all’articolo 44 del d.lgs. n. 148/2015 del comma 11 -quater, per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1 bis, è fissato al 30 giugno 2023.
A livello operativo, gli accordi collettivi innanzi citati, sottoscritti dalle parti sociali entro i termini sopra evidenziati, dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali – Divisione IV. Acquisito l’accordo, sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
In particolare, il citato comma aggiunge all’articolo 29, dopo il comma 2, il comma 2 – bis con cui si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
La disposizione amplia, quindi, la platea dei soggetti tutelati dal FIS che, prima del riordino, garantiva i datori di lavoro, non destinatari né delle disposizioni di cui al Titolo I del D.lgs. 148/15 né di quelle relative ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.
La legge di Bilancio 2022, ha introdotto un periodo transitorio entro cui i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, devono adeguarsi alle nuove disposizioni previste a seguito del riordino della disciplina.
Al fine di garantire – nelle more dell’adeguamento dei regolamenti dei citati Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021 – una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS.
Dalla data di adeguamento dei singoli Regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali sopracitati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Per tutti i trattamenti di integrazione salariale straordinari, previsti dal novellato decreto legislativo, si applica il procedimento amministrativo di cui all’articolo 25 del d.lgs. medesimo, ove non espressamente derogato.