Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività dovute agli effetti della crisi internazionale russo-ucraina è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 31 marzo 2022, n. 67). In considerazione della situazione internazionale determinata dalla crisi Russo-Ucraina e alle ricadute economiche sui mercati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la disciplina delle fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Con riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”, il Ministero ha previsto che per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi caso di “mancanza di materie prime o componenti”, ha previsto che la fattispecie si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.